Sentenza 186/1993 (ECLI:IT:COST:1993:186)
Massima numero 19401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19400
Titolo
SENT. 186/93 B. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - PROROGA DELL'EFFICACIA DEI VINCOLI GIA' SCADUTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE TEMPORALE DEI VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 186/93 B. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - PROROGA DELL'EFFICACIA DEI VINCOLI GIA' SCADUTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE TEMPORALE DEI VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato, i vincoli di inedificabilita' derivanti dai diversi tipi di strumenti urbanistici, assumono carattere espropriativo, e sono percio' costituzionalmente illegittimi, solo ove non adeguatamente delimitati nel tempo; la determinazione della loro durata, cosi' come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realta' sociale, appartengono alla discrezionalita' del legislatore le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate, come nel caso di specie, su una scelta non irragionevole; il legislatore regionale infatti ha previsto una proroga dei vincoli di inedificabilita' di durata limitata nel tempo (fino al 31 dicembre 1992) necessaria alla revisione dei piani regolatori e all'adozione di altre misure volte all'aggiornamento e miglioramento della pianificazione urbanistica al fine dell'ordinato sviluppo del territorio. (Inammissibilta' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15). - Sui vincoli di inedificabilita' v. s. nn. 55/1968, 26/1976, 355/1985, 82/1988, 92/1988, 1164/1988, 141/1992.
Come gia' affermato, i vincoli di inedificabilita' derivanti dai diversi tipi di strumenti urbanistici, assumono carattere espropriativo, e sono percio' costituzionalmente illegittimi, solo ove non adeguatamente delimitati nel tempo; la determinazione della loro durata, cosi' come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realta' sociale, appartengono alla discrezionalita' del legislatore le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate, come nel caso di specie, su una scelta non irragionevole; il legislatore regionale infatti ha previsto una proroga dei vincoli di inedificabilita' di durata limitata nel tempo (fino al 31 dicembre 1992) necessaria alla revisione dei piani regolatori e all'adozione di altre misure volte all'aggiornamento e miglioramento della pianificazione urbanistica al fine dell'ordinato sviluppo del territorio. (Inammissibilta' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15). - Sui vincoli di inedificabilita' v. s. nn. 55/1968, 26/1976, 355/1985, 82/1988, 92/1988, 1164/1988, 141/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte