Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno 2021, poi prorogata sino al 31 dicembre 2021 - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Mediante la progressiva e differenziata riduzione dell'ambito di applicazione della misura in esame, in simmetria con l'allentamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha realizzato quel non irragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali in rilievo, che è invece mancato nella parallela norma di proroga, nel 2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione del debitore. (Precedente: S. 128 del 2021 - mass. 43959).