Ordinanza 191/1993 (ECLI:IT:COST:1993:191)
Massima numero 19429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19430


Titolo
ORD. 191/93 A. REATO IN GENERE - LESIONI PERSONALI DOLOSE LIEVI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DI PARTE ANZICHE' DI UFFICIO, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER IL (RITENUTO) MENO GRAVE DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' RIGUARDO AL 'PETITUM' (IN QUANTO VOLTO ALLA INTRODUZIONE DI UNA NORMA PENALE PIU' SFAVOREVOLE) - REIEZIONE.

Testo
L'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, nel censurare la mancata previsione, nell'art. 582, secondo comma, cod.pen., della perseguibilita' d'ufficio per il reato di lesioni dolose lievi, il giudice 'a quo' richiede una pronuncia volta ad introdurre un regime penale piu' sfavorevole rispetto a quello vigente (perseguibilita' a querela di parte), deve essere respinta in quanto il suo accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale delle querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilita' a querela sui procedimenti penali in corso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 590    co. 5