Ordinanza 191/1993 (ECLI:IT:COST:1993:191)
Massima numero 19430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19429
Titolo
ORD. 191/93 B. REATO IN GENERE - LESIONI PERSONALI DOLOSE LIEVI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DI PARTE, ANZICHE' D'UFFICIO, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER IL (RITENUTO) MENO GRAVE DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 191/93 B. REATO IN GENERE - LESIONI PERSONALI DOLOSE LIEVI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DI PARTE, ANZICHE' D'UFFICIO, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER IL (RITENUTO) MENO GRAVE DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La perseguibilita' a querela di parte prevista dall'art. 582, secondo comma, cod.pen. per il delitto di lesioni personali dolose lievi, non e' censurabile, per violazione del principio di eguaglianza, in base al raffronto, prospettato nel caso dal giudice 'a quo', col delitto di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 590, quinto comma, cod.pen.) dovendosi considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorche' conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod.pen.).
La perseguibilita' a querela di parte prevista dall'art. 582, secondo comma, cod.pen. per il delitto di lesioni personali dolose lievi, non e' censurabile, per violazione del principio di eguaglianza, in base al raffronto, prospettato nel caso dal giudice 'a quo', col delitto di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 590, quinto comma, cod.pen.) dovendosi considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorche' conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod.pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 590
co. 5