Ordinanza 193/1993 (ECLI:IT:COST:1993:193)
Massima numero 19411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 193/93. REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - DOMANDA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen. nella parte in cui non prevede, fra gli atti che interrompono il corso della prescrizione, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, il giudice 'a quo' richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia penale, volta ad integrare la serie di atti che tassativamente la norma impugnata enumera come i soli idonei a produrre l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione. Una simile pronuncia, palesemente fuoriesce dai poteri della Corte costituzionale, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod.pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione: O. n. 114/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte