Sentenza 194/1993 (ECLI:IT:COST:1993:194)
Massima numero 19501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19500  19502


Titolo
SENT. 194/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI VERTENTI SU NORME PENALI DI FAVORE - IRRILEVANZA DELLA DECISIONE DI ESSE NEL PROCESSO 'A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Come piu' volte affermato, le pronunce concernenti le norme penali di favore influiscono o possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, l'eventuale accoglimento dell'impugnativa venendo ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul dispositivo della sentenza penale e potendo inoltre riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la 'ratio decidendi'. Peraltro, nella fattispecie, l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Veneto - che ha introdotto nella materia dello stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi l'istituto del silenzio-assenso, cosi' discostandosi da quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria - influirebbe sullo stesso fatto da addebitare all'imputato e quindi sul reato a lui ascrivibile che oltretutto e' di natura permanente. - V. S. nn. 146/1983, 826/1988 e 124/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte