Sentenza 194/1993 (ECLI:IT:COST:1993:194)
Massima numero 19502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 194/93 C. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - NECESSARIA AUTORIZZAZIONE - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL SILENZIO ASSENSO - CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE E COMUNITARIA CHE STABILISCE L'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE ESPRESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 194/93 C. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - NECESSARIA AUTORIZZAZIONE - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL SILENZIO ASSENSO - CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE E COMUNITARIA CHE STABILISCE L'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE ESPRESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
La disposizione della legge Regione Veneto n. 28 del 1990, con il prevedere, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la possibilita' dell'autorizzazione tacita, introduce l'istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, data la natura degli interessi in questione (tutela della salute e dell'ambiente) che sono beni costituzionalmente protetti, e stante l'obbligo dell'osservanza di direttive comunitarie, sono indispensabili, per il rilascio dell'autorizzazione, accurate indagini e accertamenti tecnici al fine di evitare danni tutt'altro che impossibili data la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati. Pertanto - assorbito il profilo riferito all'art. 25 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, l. Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, a nulla rilevando l'avvenuto traferimento alle Regioni delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti in quanto, dovendosi osservare le direttive comunitarie, sussiste l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza. - In senso conforme sent. n. 306/1992.
La disposizione della legge Regione Veneto n. 28 del 1990, con il prevedere, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la possibilita' dell'autorizzazione tacita, introduce l'istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, data la natura degli interessi in questione (tutela della salute e dell'ambiente) che sono beni costituzionalmente protetti, e stante l'obbligo dell'osservanza di direttive comunitarie, sono indispensabili, per il rilascio dell'autorizzazione, accurate indagini e accertamenti tecnici al fine di evitare danni tutt'altro che impossibili data la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati. Pertanto - assorbito il profilo riferito all'art. 25 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, l. Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, a nulla rilevando l'avvenuto traferimento alle Regioni delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti in quanto, dovendosi osservare le direttive comunitarie, sussiste l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza. - In senso conforme sent. n. 306/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte