Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Necessità di interventi legislativi per fronteggiare gravi pericoli per la salute pubblica (nel caso di specie: interventi di contrasto del COVID-19) - Possibile temporaneo sacrificio dei diritti individuali (nella specie: quello dei creditori) a tutela dei soggetti maggiormente esposti - Limiti - Eccezionalità e temporaneità delle misure. (Classif. 081001).
L'eccezionalità della situazione determinata dal rapido diffondersi dalla pandemia da COVID-19 ha creato un'inedita condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, che nell'immediato ha chiamato in causa, altresì, la solidarietà economica e sociale a cui ciascuno è tenuto nell'esercizio dei propri diritti. In questa eccezionale situazione, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie, per cui il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni - come ad es. i creditori procedenti in executivis - a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe, purché la legittimità di misure siffatte si correli al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 128/2021 - mass. 43961; S. 155/2004 - mass. 28482; S. 310/2003 - mass. 27970).
Un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell'individuo. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 276/2020 - mass. 42924).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. L'emergenza pandemica da COVID-19, con la conseguente crisi economico-sociale, costituisce senz'altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l'operatività della misura di sospensione. Né la misura in esame è equiparabile ad un'espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell'effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l'obbligo di provvedere al pagamento dei canoni).