Sentenza 195/1993 (ECLI:IT:COST:1993:195)
Massima numero 19455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19453  19454


Titolo
SENT. 195/93 C. REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI DI TIPO RELIGIOSO - INTERVENTI PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI O ATTREZZATURE DESTINATI AL CULTO - ASSEGNAZIONE DI AREE RISERVATE E DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INAPPLICABILITA' DI TALE NORMATIVA ALLE CONFESSIONI, DIVERSE DALLA CATTOLICA, NON REGOLATE PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LO STATO - DISCRIMINAZIONE LESIVA DELL'EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI DI FRONTE ALLA LEGGE, NONCHE' DEL FONDAMENTALE DIRITTO DI LIBERTA' RELIGIOSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - EFFETTI DI ESSA SULLE DISPOSIZIONI DELLA MEDESIMA LEGGE CHE PRESUPPONGONO O RICHIAMANO L'ILLEGITTIMO CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE.

Testo
L'art. 1, L. Reg. Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 - in quanto delimita l'area di applicazione dell'intera legge escludendo da tutti gli interventi in essa previsti le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, che non hanno stipulato con lo Stato l'intesa di cui all'art. 8, comma terzo, Cost. - enuncia un criterio discriminante che contrasta con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 8, comma primo, e 19 Cost.; percio', assorbite le censure riferite agli artt. 20, 117 e 120, comma terzo, Cost., il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione e", con conseguente effetto per tutte le disposizioni della stessa legge che l'illegittima discriminazione presuppongono o che ad essa fanno esplicito riferimento (tra cui l'art. 5, comma terzo, concernente l'erogazione alle confessioni religiose di contributi per la realizzazione di edifici di culto, in misura pari al 10 per cento dei contributi per oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni). - Per la 'ratio' della dichiarata incostituzionalita', v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 8  co. 1

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte