Sentenza 196/1993 (ECLI:IT:COST:1993:196)
Massima numero 19470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19471
Titolo
SENT. 196/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - FINALITA' - TUTELA COSTITUZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI PREVIDENZIALI COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI CREDITI ASSISTENZIALI.
SENT. 196/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - FINALITA' - TUTELA COSTITUZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI PREVIDENZIALI COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI CREDITI ASSISTENZIALI.
Testo
Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.
Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte