Sentenza 196/1993 (ECLI:IT:COST:1993:196)
Massima numero 19471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19470


Titolo
SENT. 196/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI ASSISTENZIALI MATURATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1991 - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE IN ORDINE AGLI INTERESSI LEGALI ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CON INCIDENZA SULLA GARANZIA ASSISTENZIALE - ACCERTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte