Sentenza 197/1993 (ECLI:IT:COST:1993:197)
Massima numero 19394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19395
Titolo
SENT. 197/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI - DESTITUZIONE DI DIRITTO ("DECADENZA DAL SERVIZIO") IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI SPECIFICAMENTE INDICATI - OMESSA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONE TRA INFRAZIONE E SANZIONE E DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 197/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI - DESTITUZIONE DI DIRITTO ("DECADENZA DAL SERVIZIO") IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI SPECIFICAMENTE INDICATI - OMESSA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONE TRA INFRAZIONE E SANZIONE E DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalita' e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilita' tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, cosi' come richiesto dal "principio di proporzione" che e' alla base della razionalita' che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza e' superabile in presenza di finalita' - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziche' lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalita' della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.
La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalita' e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilita' tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, cosi' come richiesto dal "principio di proporzione" che e' alla base della razionalita' che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza e' superabile in presenza di finalita' - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziche' lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalita' della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte