Sentenza 198/1993 (ECLI:IT:COST:1993:198)
Massima numero 19492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 198/93. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE COATTIVA - PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 COD.PROC.CIV. - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA DOPO LA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA, A TUTELA DEL TERZO, DI ADEGUATE GARANZIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 198/93. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE COATTIVA - PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 COD.PROC.CIV. - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA DOPO LA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA, A TUTELA DEL TERZO, DI ADEGUATE GARANZIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' incompatibile con le garanzie del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., la disposizione dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, in virtu' del quale, riguardo alla riscossione coattiva delle imposte, l'opposizione di terzo al pignoramento, ex art. 619 cod.proc.civ., non puo' essere piu' proposta dopo la data fissata per il primo incanto, anche se questo e' andato deserto. Il terzo infatti, puo', proponendo l'opposizione - come gli e' consentito - prima della data suddetta, impedire la vendita: inoltre, qualora cio' non abbia fatto, puo', successivamente, con l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. (applicabile nel caso - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - anche se con gli adattamenti richiesti dalle peculiarita' che differenziano la procedura in questione dalla ordinaria esecuzione forzata) impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto. Per le stesse ragioni e' da escludersi che la norma censurata dia luogo ad una espropriazione senza indennizzo in contrasto con l'art. 42 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., dell'art. 52, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ' in parte qua'. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 207, primo comma, d.P.R. n. 645 del 1958: sent. n. 85/1973.
Non e' incompatibile con le garanzie del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., la disposizione dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, in virtu' del quale, riguardo alla riscossione coattiva delle imposte, l'opposizione di terzo al pignoramento, ex art. 619 cod.proc.civ., non puo' essere piu' proposta dopo la data fissata per il primo incanto, anche se questo e' andato deserto. Il terzo infatti, puo', proponendo l'opposizione - come gli e' consentito - prima della data suddetta, impedire la vendita: inoltre, qualora cio' non abbia fatto, puo', successivamente, con l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. (applicabile nel caso - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - anche se con gli adattamenti richiesti dalle peculiarita' che differenziano la procedura in questione dalla ordinaria esecuzione forzata) impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto. Per le stesse ragioni e' da escludersi che la norma censurata dia luogo ad una espropriazione senza indennizzo in contrasto con l'art. 42 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., dell'art. 52, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ' in parte qua'. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 207, primo comma, d.P.R. n. 645 del 1958: sent. n. 85/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte