Sentenza 199/1993 (ECLI:IT:COST:1993:199)
Massima numero 19561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19562  19563


Titolo
SENT. 199/93 A. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE TALE DELITTO PREVEDE, E DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16 R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) CONCERNENTE I LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO ALLE PROFESSIONI DI INGEGNERE O ARCHITETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA RIGUARDO AL COMBINATO DISPOSTO DI TALI DISPOSIZIONI IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, DELLA TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE SOLO FORMALMENTE E NON SOSTANZIALMENTE LA NORMA DEL CODICE PENALE POTREBBE RITENERSI COMPRESA NELL'IMPUGNAZIONE - REIEZIONE - NECESSITA' DI ESAMINARE, DI CONSEGUENZA, ANCHE SE DISGIUNTAMENTE ENTRAMBE LE NORME.

Testo
Nel sollevare la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 16 del r.d. n. 274 del 1929 - prevedenti, rispettivamente, il reato di abusivo esercizio delle professioni e l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra rispetto a quelle di ingegnere o architetto - il giudice rimettente muove dal presupposto che l'art. 348 cod. pen. rappresenti una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato da una fonte non primaria con cio' determinandosi, 'in primis', una violazione del principio di stretta legalita' in materia penale, e in secondo luogo un difetto di chiarezza del precetto penale, dal momento che i limiti della professione di geometra sarebbero individuati attraverso espressioni generiche quali "modeste costruzioni". La questione cosi' sollevata, tuttavia, non e' intesa a travolgere il solo art. 16 r.d. n. 274/1929 - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - ma investe - e non solo formalmente - anche l'art. 348 cod. pen.. Pertanto, nel giudizio della Corte, si impone una verifica, anche se differenziata, di entrambe le norme. - V. massime seguenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte