Sentenza 199/1993 (ECLI:IT:COST:1993:199)
Massima numero 19562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19561  19563


Titolo
SENT. 199/93 B. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE LO PREVEDE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA IN BASE ALL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE L'ARTICOLO DEL CODICE CONTENGA UNA NORMA PENALE IN BIANCO, INTEGRATA NEL CASO, QUANTO AI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO A QUELLE DI INGEGNERE E ARCHITETTO, DA UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16, R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) GENERICA E INDETERMINATA - "AUTOSUFFICIENZA NORMATIVA" DELLA NORMA DEL CODICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel prevedere e punire l'abusivo esercizio di professioni l'art. 348 cod. pen. delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, in quanto il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicita' attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti mediante i quali "abusivamente" viene esercitata una determinata professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato. L'abilitazione quindi, opera quale condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto alla figura astratta delineata dal legislatore: cio' che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie crimonosa, e' l'osservanza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre i contenuti ed i limiti propri di ciascuna abilitazione non rifluiscono - come ritenuto dal giudice 'a quo' - all'interno della struttura del fatto tipico costituendo null'altro che un presupposto di fatto che il giudice e' chiamato a valutare caso per caso. Pertanto, nella specie, una volta affermata l'"autosufficienza precettiva" dell'art. 348 cod. pen., cade innanzitutto la dedotta violazione del principio di stretta legalita', in quanto fondata sull'errato presupposto che tale articolo sarebbe una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato, riguardo ai limiti tra la professione di geometra e le professioni di ingegnere e architetto, da una fonte (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 247) di carattere subprimario. Ugualmente vengono meno le ulteriori censure di violazione del principio di tassativita' delle fattispecie penali e di personalita' della responsabilita' penale, entrambe formulate in base all'assunto che i parametri non sufficientemente precisi del r.d. n. 274/1929 inciderebbero negativamente sulla determinatezza del precetto per essere essi stessi elementi normativi della fattispecie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 348 cod. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte