Azione e difesa (diritti di) - In genere - Ambito - Esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie - Possibile conformazione degli istituti processuali che ne sono espressione (nel caso di specie: sospensione, a causa dell'emergenza da COVID-19, dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Limiti - Divieto di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - Necessità di una valutazione sistematica e non frazionata dei diritti coinvolti (nel caso di specie: improrogabilità della sospensione oltre il 31 dicembre 2021, ferma restando, se necessario, la possibilità di adottare altre misure più idonee). (Classif. 031001).
Sebbene l'esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie rientri nell'alveo dell'art. 24 Cost., in quanto essa è fondamentale per una tutela effettiva dei diritti accertati in sede cognitiva, tuttavia, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di azione. (Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43959; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 47/2020 - mass. 42301; O. 3/2020 - mass. 42222).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Le norme censurate non impediscono in via definitiva all'avente diritto al rilascio di promuovere un'azione esecutiva per rientrare in possesso dell'immobile, limitandosi, in presenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevedibile come l'emergenza pandemica, a differire temporaneamente la possibilità di agire in executivis. Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato).