Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione – Esclusione di automatismi – Necessaria valutazione, individualizzata caso per caso, da parte del giudice della sorveglianza, dell’incidenza di nuovi reati sul percorso trattamentale del condannato e sulla sua eventuale pericolosità sociale persistente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio, che ne esclude la concessione ai condannati o imputati per un delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto). (Classif. 167002).
Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude i rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti l’opzione repressiva finirebbe, infatti, per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. Gli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato sono, pertanto – in via tendenziale – costituzionalmente illegittimi, in ragione della necessità che il giudice della sorveglianza valuti il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale del condannato e alla sua eventuale persistente pericolosità sociale. (Precedenti: S. 173/2021 - mass. 44142; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 189/2010 -mass. 34691; S. 257/2006; S. 436/1999 - mass. 25027; S. 403/1997; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 186/1995 - mass. 21447).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27, commo secondo e terzo, Cost., l’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975, ai sensi del quale la concessione dei permessi premio è ammessa, nei confronti dei soggetti che, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva, soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Rimeditata la sentenza n. 296 del 1997 – che aveva risolto nel senso della non fondatezza le medesime questioni –, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto viola i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della necessaria finalità rieducativa della pena. Sotto il primo profilo, infatti, il citato precedente risulta distonico rispetto alle declinazioni che la Corte EDU, il diritto UE e la giurisprudenza costituzionale hanno conferito, nel frattempo, alla presunzione di non colpevolezza, da estendersi a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato. Confligge, quindi, con tale principio la disposizione censurata che obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del PM, sottraendogli ogni margine di apprezzamento sulla consistenza della notitia criminis e impedendogli di ascoltare l’imputato e il suo difensore. Sotto il secondo profilo, il censurato automatismo – azzerando ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale del detenuto e sulla sua eventuale persistente pericolosità sociale, per un lasso di tempo non trascurabile – confligge anche col principio della necessaria finalità rieducativa della pena e, in particolare, con la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso, richiesta per la concessione dei benefici penitenziari. Il venir meno dell’automatismo non esclude che, nell’accertare la regolare condotta del condannato, il magistrato di sorveglianza debba tener conto anche di eventuali notitiae criminis, essendo, tuttavia, essenziale che quest’ultimo possa valutare liberamente le condotte e, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi della difesa).