Sentenza 199/1993 (ECLI:IT:COST:1993:199)
Massima numero 19563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 199/93 C. PROFESSIONI - REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA - OGGETTO E LIMITI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI ESSI, (A DISTINZIONE DALLE ATTIVITA' PROPRIE DI INGEGNERE E ARCHITETTO) DEL PROGETTO, DIREZIONE E VIGILANZA DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI - ASSERITA GENERICITA' E INDETERMINATEZZA DI TALE PREVISIONE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' DELLE FATTISPECIE PENALI E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO, DALLA CORTE NON CONDIVISO, CHE LA SUDDETTA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRI LA NORMA DEL CODICE PENALE CONCERNENTE L'ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONI - QUESTIONE VERTENTE SU ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' - SOSTANZIALE INFONDATEZZA, COMUNQUE, DELLA FORMULATA CENSURA.
SENT. 199/93 C. PROFESSIONI - REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA - OGGETTO E LIMITI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI ESSI, (A DISTINZIONE DALLE ATTIVITA' PROPRIE DI INGEGNERE E ARCHITETTO) DEL PROGETTO, DIREZIONE E VIGILANZA DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI - ASSERITA GENERICITA' E INDETERMINATEZZA DI TALE PREVISIONE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' DELLE FATTISPECIE PENALI E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO, DALLA CORTE NON CONDIVISO, CHE LA SUDDETTA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRI LA NORMA DEL CODICE PENALE CONCERNENTE L'ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONI - QUESTIONE VERTENTE SU ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' - SOSTANZIALE INFONDATEZZA, COMUNQUE, DELLA FORMULATA CENSURA.
Testo
Una volta affermata (v. massima A) la necessita' di scomporre nelle singole previsioni normative il "combinato disposto" che il giudice 'a quo' cumulativamente devolve quale oggetto dell'incidente di costituzionalita', riguardo alla questione relativa all'art. 16 del regolamento della professione di geometra approvato con r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - che a suo avviso svolgerebbe la funzione di integrare la norma penale di cui all'art. 348 cod. pen. - va ribadito che esso non puo' formare oggetto di sindacato di costituzionalita' trattandosi di norma non avente forza di legge. E' infatti senz'altro da escludere che il citato regolamento abbia assunto forza e valore di legge in virtu' dei richiami ad esso operati dalla l. 9 marzo 1949 n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) in quanto si tratta di rinvio non recettizio, data la genericita' del richiamo, operato al solo fine di individuare l'oggetto della tariffa professionale. D'altra parte, la censurata genericita' del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la competenza professionale del geometra e quelle dell'ingegnere e dell'architetto appare collegata ad erronee premesse in quanto, da un lato non puo' ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici; dall'altro i criteri di cui all'art. 16, come gia' evidenziato, non si discostano dalle nozioni di comune esperienza che non impongono al giudice alcun onere esorbitante il normale compito d'interpretazione, come del resto conferma la nutrita giurisprudenza elaborata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.). - Sulla natura di atto non avente forza di legge del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274: S. n. 16/1975 e O. nn. 219/1983 e 326/1992. - Sulle nozioni di comune esperienza v. 'ex plurimis' O. n. 72/1984 e S. n. 49/1980.
Una volta affermata (v. massima A) la necessita' di scomporre nelle singole previsioni normative il "combinato disposto" che il giudice 'a quo' cumulativamente devolve quale oggetto dell'incidente di costituzionalita', riguardo alla questione relativa all'art. 16 del regolamento della professione di geometra approvato con r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - che a suo avviso svolgerebbe la funzione di integrare la norma penale di cui all'art. 348 cod. pen. - va ribadito che esso non puo' formare oggetto di sindacato di costituzionalita' trattandosi di norma non avente forza di legge. E' infatti senz'altro da escludere che il citato regolamento abbia assunto forza e valore di legge in virtu' dei richiami ad esso operati dalla l. 9 marzo 1949 n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) in quanto si tratta di rinvio non recettizio, data la genericita' del richiamo, operato al solo fine di individuare l'oggetto della tariffa professionale. D'altra parte, la censurata genericita' del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la competenza professionale del geometra e quelle dell'ingegnere e dell'architetto appare collegata ad erronee premesse in quanto, da un lato non puo' ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici; dall'altro i criteri di cui all'art. 16, come gia' evidenziato, non si discostano dalle nozioni di comune esperienza che non impongono al giudice alcun onere esorbitante il normale compito d'interpretazione, come del resto conferma la nutrita giurisprudenza elaborata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.). - Sulla natura di atto non avente forza di legge del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274: S. n. 16/1975 e O. nn. 219/1983 e 326/1992. - Sulle nozioni di comune esperienza v. 'ex plurimis' O. n. 72/1984 e S. n. 49/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte