Ordinanza 200/1993 (ECLI:IT:COST:1993:200)
Massima numero 19433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 27/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 200/93. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA ALLA QUANTITA' DI PRODOTTO TRANSITATA NEL DEPOSITO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 200/93. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA ALLA QUANTITA' DI PRODOTTO TRANSITATA NEL DEPOSITO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Come gia' affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantita' di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimita' di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalita' attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entita' della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimita' di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.
Come gia' affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantita' di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimita' di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalita' attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entita' della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimita' di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte