Sentenza 201/1993 (ECLI:IT:COST:1993:201)
Massima numero 19447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 201/93. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELL'ELENCO DEI MEDESIMI, ANZICHE' DA QUELLA DELLA EFFETTIVA CONOSCENZA DEL DEPOSITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI, COSI' COME STABILITO (A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) PER LA PREVISTA ANALOGA IMPUGNAZIONE, RIGUARDO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 201/93. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELL'ELENCO DEI MEDESIMI, ANZICHE' DA QUELLA DELLA EFFETTIVA CONOSCENZA DEL DEPOSITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI, COSI' COME STABILITO (A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) PER LA PREVISTA ANALOGA IMPUGNAZIONE, RIGUARDO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Le stesse esigenze di effettivita' della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.
Le stesse esigenze di effettivita' della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte