Sentenza 202/1993 (ECLI:IT:COST:1993:202)
Massima numero 19472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 202/93. REATI TRIBUTARI - OMESSA ANNOTAZIONE DI FATTURE NELL'APPOSITO REGISTRO - NON CONSENTITA DEFINIZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DI TALE VIOLAZIONE COSI' COME STABILITO PER ALTRE EVASIONI PURE COSTITUENTI REATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/93. REATI TRIBUTARI - OMESSA ANNOTAZIONE DI FATTURE NELL'APPOSITO REGISTRO - NON CONSENTITA DEFINIZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DI TALE VIOLAZIONE COSI' COME STABILITO PER ALTRE EVASIONI PURE COSTITUENTI REATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La esclusione, disposta dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 1991 (conv. in legge n. 154 del 1991), dalla sanatoria amministrativa ivi prevista, per le violazioni costituenti reato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, l. n. 516/1982 (stampa, fornitura, acquisto e detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione), e' giustificata dal fatto che la legge suddetta, nella logica della duplice perseguita finalita' di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha previsto l'accesso alla sanatoria amministrativa solo per le infrazioni tributarie aventi carattere penale di minore gravita', caratteristica questa che non puo' essere riconosciuta alle omesse annotazioni di cui all'art. 3, l. n. 516/1982, attesa la particolare insidiosita' delle relative fattispecie e la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. con mod. in l. 15 maggio 1991, n. 154). - In senso conforme S. n. 178/1992.
La esclusione, disposta dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 1991 (conv. in legge n. 154 del 1991), dalla sanatoria amministrativa ivi prevista, per le violazioni costituenti reato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, l. n. 516/1982 (stampa, fornitura, acquisto e detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione), e' giustificata dal fatto che la legge suddetta, nella logica della duplice perseguita finalita' di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha previsto l'accesso alla sanatoria amministrativa solo per le infrazioni tributarie aventi carattere penale di minore gravita', caratteristica questa che non puo' essere riconosciuta alle omesse annotazioni di cui all'art. 3, l. n. 516/1982, attesa la particolare insidiosita' delle relative fattispecie e la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. con mod. in l. 15 maggio 1991, n. 154). - In senso conforme S. n. 178/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte