Sentenza 203/1993 (ECLI:IT:COST:1993:203)
Massima numero 19473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 203/93 A. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI ED ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE, PUR IN ASSENZA DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL CREDITORE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - TUTELA DELL'ASSEGNO BANCARIO, ANCHE NEGLI INTENTI DELLA NORMA IMPUGNATA, COME MEZZO DI PAGAMENTO E NON COME MERO STRUMENTO DI CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/93 A. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI ED ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE, PUR IN ASSENZA DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL CREDITORE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - TUTELA DELL'ASSEGNO BANCARIO, ANCHE NEGLI INTENTI DELLA NORMA IMPUGNATA, COME MEZZO DI PAGAMENTO E NON COME MERO STRUMENTO DI CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale, ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' ritenersi viziata da irrazionalita'. Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di procedibilita', abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri) attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto tutelato come mezzo di pagamento e non gia' come strumento di credito. L'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza copertura, cui e' finalizzata la sanzione penale, viene assicurato - per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione) - dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma capitale - indipendentemente da una richiesta di risarcimento da parte del creditore - anche una penale, oltre agli interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilita' dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione cartolare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale, ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' ritenersi viziata da irrazionalita'. Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di procedibilita', abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri) attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto tutelato come mezzo di pagamento e non gia' come strumento di credito. L'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza copertura, cui e' finalizzata la sanzione penale, viene assicurato - per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione) - dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma capitale - indipendentemente da una richiesta di risarcimento da parte del creditore - anche una penale, oltre agli interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilita' dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione cartolare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte