Sentenza 203/1993 (ECLI:IT:COST:1993:203)
Massima numero 19475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 203/93 B. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NECESSARIO CARATTERE UMANITARIO E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/93 B. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NECESSARIO CARATTERE UMANITARIO E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per contestare la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' farsi richiamo alla regola dell'art. 27, comma terzo, Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. La norma censurata prevede infatti una condizione di procedibilita' e non gia' la sanzione della condotta costituente reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ' in parte qua').
Per contestare la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' farsi richiamo alla regola dell'art. 27, comma terzo, Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. La norma censurata prevede infatti una condizione di procedibilita' e non gia' la sanzione della condotta costituente reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ' in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte