Sentenza 203/1993 (ECLI:IT:COST:1993:203)
Massima numero 19476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 203/93 C. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE IN CASO DI RICHIAMO DELL'ASSEGNO DA PARTE DEL CREDITORE PRIMA DEL PROTESTO IL DEBITORE NON SAREBBE PUNIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/93 C. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE IN CASO DI RICHIAMO DELL'ASSEGNO DA PARTE DEL CREDITORE PRIMA DEL PROTESTO IL DEBITORE NON SAREBBE PUNIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, in base all'assunto che, mentre, nell'eventualita' del richiamo dell'assegno bancario, prima del protesto, da parte del prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, il debitore non sarebbe piu' punibile, una volta levato il protesto invece la non procedibilita' dell'azione penale, e quindi la non punibilita', richiede che si verifichino tutte le condizioni previste dal citato art. 8. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, il reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua presentazione e non gia' con la levata del protesto, e pertanto, trovando in entrambe le ipotesi applicazione la norma impugnata, la denunciata disparita' di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, in base all'assunto che, mentre, nell'eventualita' del richiamo dell'assegno bancario, prima del protesto, da parte del prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, il debitore non sarebbe piu' punibile, una volta levato il protesto invece la non procedibilita' dell'azione penale, e quindi la non punibilita', richiede che si verifichino tutte le condizioni previste dal citato art. 8. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, il reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua presentazione e non gia' con la levata del protesto, e pertanto, trovando in entrambe le ipotesi applicazione la norma impugnata, la denunciata disparita' di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte