Sentenza 203/1993 (ECLI:IT:COST:1993:203)
Massima numero 19477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 203/93 D. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO COME MERA ATTENUANTE NEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE DUE IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/93 D. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO COME MERA ATTENUANTE NEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE DUE IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, per l'ingiustificato trattamento differenziato che verrebbe riservato a coloro che emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si rendono responsabili di reati contro il patrimonio, dato che il risarcimento del danno per questi ultimi costituisce non una causa di improcedibilita' ma solo un'attenuante (art. 62, n. 6, cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione dalla norma censurata e' infatti diverso e piu' ampio del mero risarcimento del danno, soprattutto perche' comprende - a prescindere dall'atteggiamento del creditore cartolare - anche il pagamento della penale e deve essere posto in essere nel previsto termine di sessanta giorni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - V. la massima precedente.
La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, per l'ingiustificato trattamento differenziato che verrebbe riservato a coloro che emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si rendono responsabili di reati contro il patrimonio, dato che il risarcimento del danno per questi ultimi costituisce non una causa di improcedibilita' ma solo un'attenuante (art. 62, n. 6, cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione dalla norma censurata e' infatti diverso e piu' ampio del mero risarcimento del danno, soprattutto perche' comprende - a prescindere dall'atteggiamento del creditore cartolare - anche il pagamento della penale e deve essere posto in essere nel previsto termine di sessanta giorni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - V. la massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte