Sentenza 203/1993 (ECLI:IT:COST:1993:203)
Massima numero 19478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 203/93 E. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DEL PRENDITORE DEL TITOLO, DENUNCIATA IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE, NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN ALTERNATIVA AL PAGAMENTO, DEL DEPOSITO VINCOLATO DELLE SOMME SUDDETTE - ESCLUSIONE - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/93 E. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PREVISIONE DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - INOPERATIVITA' DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL SOLO CAPITALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DEL PRENDITORE DEL TITOLO, DENUNCIATA IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE, NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN ALTERNATIVA AL PAGAMENTO, DEL DEPOSITO VINCOLATO DELLE SOMME SUDDETTE - ESCLUSIONE - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990 secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano corrisposti interessi, penale e spese di protesto non puo' porsi in dubbio, in riferimento all'art. 41 Cost., adducendo come argomento che la norma censurata, col prevedere, fra l'altro, al fine dell'improcedibilita' dell'azione penale, in alternativa al pagamento nelle mani dello stesso portatore del titolo, il deposito vincolato delle somme su indicate presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, violerebbe la sfera di autonomia e di liberta' del prenditore (o del giratario) del titolo. Quest'ultimo infatti rimane libero di non accettare il pagamento offertogli senza peraltro che cio' comporti l'automatica procedibilita' dell'azione penale; come anche e' libero di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma cartolare (con spese di protesto e interessi) senza pretendere il pagamento della penale, il cui effetto - va ribadito - e' principalmente quello (sul punto v. la precedente massima A) di disincentivare l'impiego - con lesione della pubblica fede - dell'assegno come strumento di credito anziche' come mezzo di pagamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., sotto il suindicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990 secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano corrisposti interessi, penale e spese di protesto non puo' porsi in dubbio, in riferimento all'art. 41 Cost., adducendo come argomento che la norma censurata, col prevedere, fra l'altro, al fine dell'improcedibilita' dell'azione penale, in alternativa al pagamento nelle mani dello stesso portatore del titolo, il deposito vincolato delle somme su indicate presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, violerebbe la sfera di autonomia e di liberta' del prenditore (o del giratario) del titolo. Quest'ultimo infatti rimane libero di non accettare il pagamento offertogli senza peraltro che cio' comporti l'automatica procedibilita' dell'azione penale; come anche e' libero di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma cartolare (con spese di protesto e interessi) senza pretendere il pagamento della penale, il cui effetto - va ribadito - e' principalmente quello (sul punto v. la precedente massima A) di disincentivare l'impiego - con lesione della pubblica fede - dell'assegno come strumento di credito anziche' come mezzo di pagamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., sotto il suindicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte