Sentenza 204/1993 (ECLI:IT:COST:1993:204)
Massima numero 19607
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  21/04/1993;  Decisione del  21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19608  19609


Titolo
SENT. 204/93 A. REGIONI - ATTIVITA' "PROMOZIONALI" O DI "MERO RILIEVO INTERNAZIONALE" DA SVOLGERE ALL'ESTERO - NECESSITA' DI PREVENTIVA "INTESA" O "ASSENSO" DEL GOVERNO - RECIPROCI OBBLIGHI DELLA REGIONE E DELLO STATO - INDIVIDUAZIONE IN BASE AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - IN PARTICOLARE - OBBLIGO DEL GOVERNO DI MOTIVARE L'EVENTUALE DINIEGO DI "INTESA" O DI "ASSENSO".

Testo
Nel settore delle attivita' regionali da svolgere all'estero, siano esse "promozionali" o di "mero rilievo internazionale", il principio di leale cooperazione tra Stato e regioni comporta l'obbligo di queste ultime di comunicare al Governo le iniziative in programma, con tempestivita' di preavviso e completezza di informazioni, e, reciprocamente, l'obbligo del Governo di motivare l'eventuale rifiuto dell'"intesa" o dell'"assenso", enunciandone - sia pur in termini sommari e nel rispetto delle esigenze di riservatezza - le ragioni formali e/o sostanziali. - S. nn. 179/1987 e 472/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte