Sentenza 213/2021 (ECLI:IT:COST:2021:213)
Massima numero 44356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/10/2021;  Decisione del  19/10/2021
Deposito del 11/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44348  44349  44350  44351  44352  44353  44354  44355


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto dell'esecutante (nella specie: a ottenere i provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Necessità di bilanciare il complesso delle garanzie costituzionali previste dall'ordinamento interno - Possibile sacrificio non irragionevole di un diritto costituzionale, sia pure più ampiamente tutelato sul piano convenzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che proroga la sospensione delle procedure esecutive per il rilascio degli immobili locati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 081001).

Testo

Nell'ordinamento interno è necessario che l'effettività della tutela del diritto dell'esecutante, che deve svolgersi entro un termine ragionevole, come affermato dalla Corte EDU, venga bilanciato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, attesa la valutazione sistematica e non frazionata sulla violazione dei diritti demandata a questa Corte. Nell'ambito della predetta valutazione, il sacrificio di un diritto costituzionale non è irragionevole, nell'ipotesi in cui sia frutto di scelte non prive di una valida ragione giustificativa. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 23/2015; S. 170/201 - mass. 37189; S. 264/2012 - mass. 36741).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e 111 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Nella specie lo scopo del differimento della tutela esecutiva del locatore può essere individuato nell'eccezionalità della situazione correlata all'emergenza pandemica da COVID-19).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2020  n. 183  art. 13  co. 13

legge  26/02/2021  n. 21  art.   co. 

decreto-legge  22/03/2021  n. 41  art. 40  co. 

legge  21/05/2021  n. 69  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6