Sentenza 204/1993 (ECLI:IT:COST:1993:204)
Massima numero 19608
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
21/04/1993; Decisione del
21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Titolo
SENT. 204/93 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ATTIVITA' "PROMOZIONALI" O DI "MERO RILIEVO INTERNAZIONALE" DA SVOLGERE ALL'ESTERO - DINIEGO DI "INTESA" O DI "ASSENSO" DA PARTE DEL GOVERNO - ASSOLUTA MANCANZA DI MOTIVAZIONE NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ESTERE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN TAL MODO ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEGLI ATTI LESIVI.
SENT. 204/93 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ATTIVITA' "PROMOZIONALI" O DI "MERO RILIEVO INTERNAZIONALE" DA SVOLGERE ALL'ESTERO - DINIEGO DI "INTESA" O DI "ASSENSO" DA PARTE DEL GOVERNO - ASSOLUTA MANCANZA DI MOTIVAZIONE NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ESTERE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN TAL MODO ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEGLI ATTI LESIVI.
Testo
La mancanza di qualsivoglia motivazione nei provvedimenti governativi di diniego dell'"intesa" o dell'"assenso" allo svolgimento di attivita' estere programmate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, comporta lesione della sfera di attribuzioni spettanti a quest'ultima in ordine allo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale"; e cio' indipendentemente da ogni considerazione sulla specificita' del regime statutario di tali attivita', sulle caratteristiche delle singole iniziative e sulla tempestivita' della loro comunicazione. Non spetta, quindi, allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e vanno di conseguenza annullati gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992, nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992, e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992. - V. massima precedente.
La mancanza di qualsivoglia motivazione nei provvedimenti governativi di diniego dell'"intesa" o dell'"assenso" allo svolgimento di attivita' estere programmate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, comporta lesione della sfera di attribuzioni spettanti a quest'ultima in ordine allo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale"; e cio' indipendentemente da ogni considerazione sulla specificita' del regime statutario di tali attivita', sulle caratteristiche delle singole iniziative e sulla tempestivita' della loro comunicazione. Non spetta, quindi, allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e vanno di conseguenza annullati gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992, nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992, e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992. - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1987
n. 469
art. 3