Sentenza 204/1993 (ECLI:IT:COST:1993:204)
Massima numero 19609
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  21/04/1993;  Decisione del  21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19607  19608


Titolo
SENT. 204/93 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ATTIVITA' "PROMOZIONALI" O DI "MERO RILIEVO INTERNAZIONALE" DA SVOLGERE ALL'ESTERO - TRASFERTA A LUBIANA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - "INTESA" LIMITATA E CONDIZIONATA ESPRESSA DAL GOVERNO - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLE CONDIZIONI APPOSTE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.

Testo
Non e' irragionevole, ne' lesivo di attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, che il Governo abbia espresso l'"intesa" in ordine all'iniziativa di una trasferta a Lubiana del Presidente della suddetta Regione, subordinandola al rispetto di condizioni - quali la partecipazione del solo Presidente alla trasferta e il divieto di stipulare col Governo sloveno accordi non preventivamente sottoposti all'esame degli organi statali - che appaiono oggettivamente riferibili (non tanto ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, quanto) alla particolare situazione internazionale nel cui contesto si collocava l'iniziativa regionale, e che sono dirette ad evitare possibili implicazioni sul piano delle responsabilita' internazionali dello Stato. (Spettanza allo Stato di indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1987  n. 469  art. 3