Sentenza 205/1993 (ECLI:IT:COST:1993:205)
Massima numero 19503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  21/04/1993;  Decisione del  21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 205/93. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER INFERMITA' PSICHICA - RITENUTA PRECLUSIONE PER IL G.I.P. DI VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DI COMPARAZIONE CON LE AGGRAVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE O DELLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA MINIMA DELLA MISURA DI SICUREZZA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - CADUCAZIONE, PER DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, DEL PRESUPPOSTO NORMATIVO DELLA QUESTIONE (ART. 425, COD.PROC.PEN.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
A seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. 41/1993) relativa all'art. 425 cod.proc.pen., nella parte in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non imputabile, risulta caducata la possibilita' per il giudice 'a quo' di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "per infermita' psichica", e viene quindi anche meno il corrispondente potere previsto dall'art. 426, lett. c), cod.proc.pen. di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Conseguentemente le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dedotti al riguardo, si rivelano prive di fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale erano basate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - Oltre alla sent. n. 41/1993, citata nel testo, vedi, in materia di preclusione per il G.I.P. di tenere conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione con le aggravanti in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, la sent. 233/1984 (dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 484, n. 2, del codice abrogato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte