Ordinanza 207/1993 (ECLI:IT:COST:1993:207)
Massima numero 19480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  21/04/1993;  Decisione del  21/04/1993
Deposito del 29/04/1993; Pubblicazione in G. U. 05/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 207/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - SUCCESSIVA RITENUTA NECESSARIA INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI TESTIMONIALI - LAMENTATA LIMITAZIONE AL POTERE D'UFFICIO DI INTEGRAZIONE DELLE PROVE - DENUNCIATA INSUFFICIENZA DELLA VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI DAVANTI AL PRETORE E QUELLI INNANZI AL TRIBUNALE PER I QUALI E' PREVISTA LA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - LESIONE DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA, IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONI SOLLEVATE IN VIA ALTERNATIVA E CON MOTIVAZIONE EQUIVOCA - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - GIUDIZIO RISOLVENTESI IN QUESITO INTERPRETATIVO RIVOLTO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, e' compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quo' ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attivita' dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziche' con mezzi fonografici o similari, nonche' alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni gia' assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiche' non puo' essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioe', il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilita' di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni cosi' proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 1

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 2

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 8

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 66

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 73

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 103