Sentenza 210/1993 (ECLI:IT:COST:1993:210)
Massima numero 19617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRECO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/04/1993; Decisione del
22/04/1993
Deposito del 03/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 210/93 C. REGIONE PUGLIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI RICORSO AL PRETORE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RISERVA ALLA COMPETENZA DELLO STATO DELLE NORME PROCESSUALI - IRRILEVANZA DELLA ESISTENZA NELLA LEGISLAZIONE STATALE DI DISPOSIZIONI DI IDENTICO CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 210/93 C. REGIONE PUGLIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI RICORSO AL PRETORE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RISERVA ALLA COMPETENZA DELLO STATO DELLE NORME PROCESSUALI - IRRILEVANZA DELLA ESISTENZA NELLA LEGISLAZIONE STATALE DI DISPOSIZIONI DI IDENTICO CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, che, in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in quanto norme di natura strettamente processuale, si pongono in contrasto con la riserva di legge statale stabilita al riguardo dall'art. 108 Cost.. Non rileva infatti in contrario che tali disposizioni abbiano riprodotto una normativa statale gia' contenuta nel d.P.R. n. 1035 del 1972. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi settimo, ottavo e nono, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54. - V. le precedenti massime A e B.
Le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, che, in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in quanto norme di natura strettamente processuale, si pongono in contrasto con la riserva di legge statale stabilita al riguardo dall'art. 108 Cost.. Non rileva infatti in contrario che tali disposizioni abbiano riprodotto una normativa statale gia' contenuta nel d.P.R. n. 1035 del 1972. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi settimo, ottavo e nono, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54. - V. le precedenti massime A e B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte