Sentenza 211/1993 (ECLI:IT:COST:1993:211)
Massima numero 19504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/04/1993; Decisione del
22/04/1993
Deposito del 03/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19505
Titolo
SENT. 211/93 A. REATI MILITARI - CONDANNA PER DISERZIONE - INAPPLICABILITA', NEI CONFRONTI DEI DISERTORI, DEI BENEFICI STABILITI, ANCHE DA LEGGI SUCCESSIVE, IN FAVORE DEI COMBATTENTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' (IN PARTICOLARE DELLA IRRETROATTIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA LEGGE PENALE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 211/93 A. REATI MILITARI - CONDANNA PER DISERZIONE - INAPPLICABILITA', NEI CONFRONTI DEI DISERTORI, DEI BENEFICI STABILITI, ANCHE DA LEGGI SUCCESSIVE, IN FAVORE DEI COMBATTENTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' (IN PARTICOLARE DELLA IRRETROATTIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA LEGGE PENALE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non applicabilita' ex art. 11 d.lgs. n. 137 del 1948, nei confronti dei soggetti condannati per diserzione, dei benefici previsti - anche da leggi successive - in favore dei combattenti, non puo' essere intesa come un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, atteso che, pur prescindendo dall'ampio potere discrezionale del legislatore in tema di concessione di benefici a particolari categorie di cittadini, quello stabilito in favore degli ex combattenti ha la funzione di gratificare un merito, si' che il suo mancato riconoscimento non puo' assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Deve quindi respingersi, perche' basata su erronei presupposti, la censura di violazione del principio di legalita', avanzata in proposito sotto i profili della irretroattivita' e della determinatezza delle norme penali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137). - Su analoga questione v. sent. 234/1989.
La non applicabilita' ex art. 11 d.lgs. n. 137 del 1948, nei confronti dei soggetti condannati per diserzione, dei benefici previsti - anche da leggi successive - in favore dei combattenti, non puo' essere intesa come un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, atteso che, pur prescindendo dall'ampio potere discrezionale del legislatore in tema di concessione di benefici a particolari categorie di cittadini, quello stabilito in favore degli ex combattenti ha la funzione di gratificare un merito, si' che il suo mancato riconoscimento non puo' assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Deve quindi respingersi, perche' basata su erronei presupposti, la censura di violazione del principio di legalita', avanzata in proposito sotto i profili della irretroattivita' e della determinatezza delle norme penali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137). - Su analoga questione v. sent. 234/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte