Sentenza 211/1993 (ECLI:IT:COST:1993:211)
Massima numero 19505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/04/1993; Decisione del
22/04/1993
Deposito del 03/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19504
Titolo
SENT. 211/93 B. REATI MILITARI - CONDANNA PER DISERZIONE - INTERVENUTA RIABILITAZIONE COMUNE - NECESSITA', PER OTTENERE LA RIABILITAZIONE MILITARE DIRETTA ALLA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI PENALI MILITARI, DI UN ULTERIORE GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE RISERVATA ALLA ESCLUSIVA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 211/93 B. REATI MILITARI - CONDANNA PER DISERZIONE - INTERVENUTA RIABILITAZIONE COMUNE - NECESSITA', PER OTTENERE LA RIABILITAZIONE MILITARE DIRETTA ALLA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI PENALI MILITARI, DI UN ULTERIORE GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE RISERVATA ALLA ESCLUSIVA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La valutazione della proporzionalita' della pena rispetto al fatto contemplato come illecito, e la previsione di cause di estinzione del reato, in relazione al disvalore ad esso assegnato, sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore, al quale e' attribuita anche la scelta in ordine alla forma della riabilitazione per la rimozione degli effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla condanna principale; non e' percio' sindacabile la scelta operata dal legislatore in base alla quale per ottenere la riabilitazione militare e' necessaria l'instaurazione di un giudizio ulteriore da parte dei condannati per diserzione che abbiano gia' ottenuto la riabilitazione comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 cod.pen.mil.di pace). - Sull'istituto della riabilitazione v. sent. n. 289/1992.
La valutazione della proporzionalita' della pena rispetto al fatto contemplato come illecito, e la previsione di cause di estinzione del reato, in relazione al disvalore ad esso assegnato, sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore, al quale e' attribuita anche la scelta in ordine alla forma della riabilitazione per la rimozione degli effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla condanna principale; non e' percio' sindacabile la scelta operata dal legislatore in base alla quale per ottenere la riabilitazione militare e' necessaria l'instaurazione di un giudizio ulteriore da parte dei condannati per diserzione che abbiano gia' ottenuto la riabilitazione comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 cod.pen.mil.di pace). - Sull'istituto della riabilitazione v. sent. n. 289/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte