Sentenza 212/1993 (ECLI:IT:COST:1993:212)
Massima numero 19568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/04/1993;  Decisione del  22/04/1993
Deposito del 03/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 212/93. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - SANZIONI PENALI - APPLICABILITA', RISPETTIVAMENTE, IN FAVORE DEI PARTECIPANTI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' NELL'IMPRESA FAMILIARE E A CARICO DEL TITOLARE DELLA STESSA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE DEI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI (IN PARTICOLARE AI SOCI-LAVORATORI) - ALTRI RILIEVI: ACCENTUAZIONE DELLA SOGGEZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEI PARTECIPANTI AL CAPOFAMIGLIA IMPRENDITORE - CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO DELL'ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE NEL CODICE CIVILE - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' essere accolta la richiesta di sentenza additiva - formulata dal giudice rimettente - volta a rendere applicabile in favore dei partecipanti all'impresa familiare - in quanto equiparati ai lavoratori subordinati - la normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 537, con la conseguente estensione della relativa tutela penale specifica - a quella normativa necessariamente correlata - per le ipotesi di violazioni, da parte del titolare dell'impresa, delle prescrizioni antinfortunistiche, nonche' delle comuni sanzioni in caso di danni alle persone. La garanzia posta dall'art. 25, secondo comma, Cost., esclude infatti che la Corte possa far sorgere una nuova fattispecie penale "cosi' determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato", cosicche' appare chiara, nel caso, non potendo l'imputato di cui al giudizio 'a quo', rispondere per fatti che al momento in cui furono commessi non costituivano reato, l'assoluta ininfluenza dell'invocata pronuncia. Inoltre, in rapporto alla peculiarita' dell'impresa familiare, la quale, pur essendo stata ad essa estesa, appagando una diffusa esigenza di tutela del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni, resta comunque permeata di legami affettivi, appare quanto meno problematico, di fronte al principio della stretta riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, l'innesto di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili di ufficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 'in parte qua'). - Sulla impossibilita' di far sorgere, con sentenze della Corte costituzionale, nuove fattispecie penali, cfr. S. nn. 148/1983, 108/1981. - Riguardo alla estensione all'impresa familiare della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, S. n. 476/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte