Sentenza 213/1993 (ECLI:IT:COST:1993:213)
Massima numero 19610
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/04/1993; Decisione del
22/04/1993
Deposito del 03/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 213/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DEDUZIONI DEL RESISTENTE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO FORMULATA GENERICAMENTE E SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE.
SENT. 213/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DEDUZIONI DEL RESISTENTE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO FORMULATA GENERICAMENTE E SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE.
Testo
Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non puo' essere presa in esame - in quanto carente di qualsiasi motivazione - l'eccezione di inammissibilita' genericamente formulata dal resistente nell'atto di costituzione e della quale non vi e' piu' alcun cenno nella successiva memoria.
Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non puo' essere presa in esame - in quanto carente di qualsiasi motivazione - l'eccezione di inammissibilita' genericamente formulata dal resistente nell'atto di costituzione e della quale non vi e' piu' alcun cenno nella successiva memoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte