Sentenza 214/1993 (ECLI:IT:COST:1993:214)
Massima numero 19497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/93. PROCESSO PENALE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO E IMPOSSIBILITA' DI ADIRE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 214/93. PROCESSO PENALE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO E IMPOSSIBILITA' DI ADIRE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilita' di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, percio', assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.
Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilita' di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, percio', assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte