Sentenza 215/1993 (ECLI:IT:COST:1993:215)
Massima numero 19379
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19378
Titolo
SENT. 215/93 B. PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE IN LINGUA TEDESCA - APPROVAZIONE DEI RELATIVI MODULI E REGISTRI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - OCCASIONALE USO, NEGLI ALLEGATI AL DECRETO, DELLA DIZIONE "SCUOLE TEDESCHE" (IN LUOGO DI "SCUOLE IN LINGUA TEDESCA") - RICORSO DELLO STATO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INIDONEITA' DELLA LOCUZIONE CENSURATA AD INCIDERE SULLE COMPETENZE STATALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 215/93 B. PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE IN LINGUA TEDESCA - APPROVAZIONE DEI RELATIVI MODULI E REGISTRI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - OCCASIONALE USO, NEGLI ALLEGATI AL DECRETO, DELLA DIZIONE "SCUOLE TEDESCHE" (IN LUOGO DI "SCUOLE IN LINGUA TEDESCA") - RICORSO DELLO STATO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INIDONEITA' DELLA LOCUZIONE CENSURATA AD INCIDERE SULLE COMPETENZE STATALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
L'uso della dizione "scuola tedesca" (anziche' "scuola in lingua tedesca") in alcuni allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano che approva moduli e registri per dette scuole, rappresenta un'occasionale imprecisione terminologica che non intacca il principio del bilinguismo ne' e' idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria, sicche' la denunciata illegittimita' degli allegati non assume rilievo costituzionale e non puo' determinare l'insorgenza di un conflitto fra enti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).
L'uso della dizione "scuola tedesca" (anziche' "scuola in lingua tedesca") in alcuni allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano che approva moduli e registri per dette scuole, rappresenta un'occasionale imprecisione terminologica che non intacca il principio del bilinguismo ne' e' idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria, sicche' la denunciata illegittimita' degli allegati non assume rilievo costituzionale e non puo' determinare l'insorgenza di un conflitto fra enti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 19
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 3