Sentenza 216/1993 (ECLI:IT:COST:1993:216)
Massima numero 19507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/03/1993;  Decisione del  23/03/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19508


Titolo
SENT. 216/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONDIZIONI - NECESSARIA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA DELLA CUI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SI DUBITA - ININFLUENZA DI ALTRE CIRCOSTANZE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, ai fini della rilevanza della questione, e' sufficiente che il giudice debba fare in ogni caso applicazione nel giudizio 'a quo' della norma denunciata. E' percio' del tutto ininfluente, nel caso di specie, la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia della navigazione sul lago Trasimeno nei termini poi recepiti dalla legge della Regione Umbria (l. 19 luglio 1988, n. 23) contenente la disposizione impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte