Ordinanza 214/2021 (ECLI:IT:COST:2021:214)
Massima numero 44330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 11/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Massime associate alla pronuncia:
44329
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Divieto per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ragionevolezza e non arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione). (Classif. 199011).
Processo penale - Giudizio abbreviato - Divieto per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ragionevolezza e non arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione). (Classif. 199011).
Testo
Non è manifestamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di riconnettere il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo. Tale pena esprime infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43109; O. 163/1992 - mass. 18330).
(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett a, della legge n. 33 del 2019, che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo).Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co. 1
legge
12/04/2019
n. 33
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte