Sentenza 216/1993 (ECLI:IT:COST:1993:216)
Massima numero 19508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/03/1993; Decisione del
23/03/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19507
Titolo
SENT. 216/93 B. REGIONE UMBRIA - NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO - DIVIETO DI NAVIGAZIONE PER LE IMBARCAZIONI CON MOTORI DI POTENZA SUPERIORE AI NOVE CAVALLI FISCALI - ECCEZIONE PER LE IMBARCAZIONI CON MOTORE DIESEL DI POTENZA SUPERIORE AI NOVE CAVALLI FISCALI MA INFERIORE AI VENTICINQUE CAVALLI EFFETTIVI - INAPPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE ALLE IMBARCAZIONI CON MOTORE A BENZINA - CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' UNA NORMA DI DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 216/93 B. REGIONE UMBRIA - NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO - DIVIETO DI NAVIGAZIONE PER LE IMBARCAZIONI CON MOTORI DI POTENZA SUPERIORE AI NOVE CAVALLI FISCALI - ECCEZIONE PER LE IMBARCAZIONI CON MOTORE DIESEL DI POTENZA SUPERIORE AI NOVE CAVALLI FISCALI MA INFERIORE AI VENTICINQUE CAVALLI EFFETTIVI - INAPPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE ALLE IMBARCAZIONI CON MOTORE A BENZINA - CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' UNA NORMA DI DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il secondo comma dell'art. 5, l. Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, che consente la navigazione sul lago Trasimeno alle imbarcazioni con motori diesel di potenza superiore a nove cavalli fiscali ma inferiore ai venticinque effettivi, costituisce una deroga rispetto alla prescrizione generale contenuta nell'impugnato primo comma dello stesso articolo, secondo il quale sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno solo imbarcazioni con motori di potenza non superiore ai nove cavalli fiscali. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere derogatorio del secondo comma citato impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale - applicabile riguardo alle imbarcazioni con motore a benzina - contenuta nel primo comma. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma primo, l. regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23). - Riguardo alle reiterate affermazioni del su enunciato principio, v., 'ex plurimis', sent. n. 383/1992.
Il secondo comma dell'art. 5, l. Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, che consente la navigazione sul lago Trasimeno alle imbarcazioni con motori diesel di potenza superiore a nove cavalli fiscali ma inferiore ai venticinque effettivi, costituisce una deroga rispetto alla prescrizione generale contenuta nell'impugnato primo comma dello stesso articolo, secondo il quale sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno solo imbarcazioni con motori di potenza non superiore ai nove cavalli fiscali. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere derogatorio del secondo comma citato impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale - applicabile riguardo alle imbarcazioni con motore a benzina - contenuta nel primo comma. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma primo, l. regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23). - Riguardo alle reiterate affermazioni del su enunciato principio, v., 'ex plurimis', sent. n. 383/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte