Sentenza 217/1993 (ECLI:IT:COST:1993:217)
Massima numero 19569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19570  19572


Titolo
SENT. 217/93 A. REATI MILITARI - ASSENZA DAL SERVIZIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA VOLONTARIA PRESENTAZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER GLI INCONVENIENTI DERIVANTI DA TALE CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE DEL FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo ove sia avvenuta la volontaria presentazione, non puo' ritenersi in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, data l'altezza degli attuali livelli tecnologici (telefonia, telematica, ecc...), e non avendo peraltro pregio, perche' risolvibile nell'ambito del coordinamento delle diverse autorita' di polizia giudiziaria, la doglianza relativa agli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che (a norma dell'art. 52 r.d. n. 1022 del 1941) il procuratore presso i Tribunali militari riveste anche la qualita' di consulente legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte