Sentenza 217/1993 (ECLI:IT:COST:1993:217)
Massima numero 19570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 217/93 B. REATI MILITARI - ASSENZA DAL SERVIZIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA VOLONTARIA PRESENTAZIONE - LAMENTATA SOPRAVVENUTA IRRAGIONEVOLEZZA A CAUSA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL'ARRESTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 217/93 B. REATI MILITARI - ASSENZA DAL SERVIZIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA VOLONTARIA PRESENTAZIONE - LAMENTATA SOPRAVVENUTA IRRAGIONEVOLEZZA A CAUSA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL'ARRESTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche se le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza per i reati militari, hanno comportato un effetto indiretto, meramente fattuale, sulla disciplina della competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo accrescere il numero dei casi di volontaria presentazione dell'imputato in ragione dell'impossibilita' di procedere al suo arresto, non puo' parlarsi di sopravvenuta irrazionalita' della disciplina della competenza, poiche' essa non e' strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le suddette modifiche normative. Ne' l'accrescersi della frequenza di uno dei criteri di radicamento della competenza (quello della "volontaria presentazione") rispetto agli altri (luogo dell'arresto o della consegna) puo' ritenersi produttivo di un irrazionale meccanismo di individuazione del giudice in quanto nella previsione del legislatore e' indifferente, data l'equivalenza dei criteri, il ricorso all'uno o all'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).
Anche se le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza per i reati militari, hanno comportato un effetto indiretto, meramente fattuale, sulla disciplina della competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo accrescere il numero dei casi di volontaria presentazione dell'imputato in ragione dell'impossibilita' di procedere al suo arresto, non puo' parlarsi di sopravvenuta irrazionalita' della disciplina della competenza, poiche' essa non e' strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le suddette modifiche normative. Ne' l'accrescersi della frequenza di uno dei criteri di radicamento della competenza (quello della "volontaria presentazione") rispetto agli altri (luogo dell'arresto o della consegna) puo' ritenersi produttivo di un irrazionale meccanismo di individuazione del giudice in quanto nella previsione del legislatore e' indifferente, data l'equivalenza dei criteri, il ricorso all'uno o all'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte