Sentenza 217/1993 (ECLI:IT:COST:1993:217)
Massima numero 19572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 217/93 C. REATI MILITARI - ASSENZA DAL SERVIZIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA PRESENTAZIONE OPPURE DI QUELLO DEL LUOGO DELL'ARRESTO O DELLA CONSEGNA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 217/93 C. REATI MILITARI - ASSENZA DAL SERVIZIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA PRESENTAZIONE OPPURE DI QUELLO DEL LUOGO DELL'ARRESTO O DELLA CONSEGNA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo della volontaria presentazione, ovvero a quello del luogo dell'arresto o della consegna, rappresenta una ipotesi di competenza territoriale alternativa la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo legislativo. Tanto basta, come piu' volte affermato, a ritenere rispettato il principio di precostituzione del giudice, non potendo ritenersi in contrasto con il suddetto principio la possibilita' che il legislatore elevi a criterio di radicamento della competenza un'attivita' dell'imputato (che non si riduca a mero arbitrio) e cio' non solo perche' gia' con la decisione di commettere il reato in un dato luogo l'imputato opera in definitiva la scelta dell'ufficio giudiziario che dovra' poi giudicarlo, ma anche perche' tale 'scelta' se consente di individuare l'ufficio giudiziario ove si incardinera' il procedimento non consente anche la scelta del magistrato che in quel processo promuovera' l'azione penale o lo giudichera'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.). - Sul principio di precostituzione del giudice v. S. nn. 88/1962, 1/1965, 158/1982, 251/1986 e 269/1992.
L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo della volontaria presentazione, ovvero a quello del luogo dell'arresto o della consegna, rappresenta una ipotesi di competenza territoriale alternativa la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo legislativo. Tanto basta, come piu' volte affermato, a ritenere rispettato il principio di precostituzione del giudice, non potendo ritenersi in contrasto con il suddetto principio la possibilita' che il legislatore elevi a criterio di radicamento della competenza un'attivita' dell'imputato (che non si riduca a mero arbitrio) e cio' non solo perche' gia' con la decisione di commettere il reato in un dato luogo l'imputato opera in definitiva la scelta dell'ufficio giudiziario che dovra' poi giudicarlo, ma anche perche' tale 'scelta' se consente di individuare l'ufficio giudiziario ove si incardinera' il procedimento non consente anche la scelta del magistrato che in quel processo promuovera' l'azione penale o lo giudichera'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.). - Sul principio di precostituzione del giudice v. S. nn. 88/1962, 1/1965, 158/1982, 251/1986 e 269/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte