Sentenza 218/1993 (ECLI:IT:COST:1993:218)
Massima numero 19621
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19619  19620


Titolo
SENT. 218/93 C. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 16 DEL 1992 - REVOCA DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA PER REATI INDICATI NELLA LEGGE STESSA - AFFERMAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO, CHE I PROVVEDIMENTI DI REVOCA ADOTTATI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO SAREBBERO SOTTRATTI AL CONTROLLO DELLA GIUNTA PROVINCIALE - ESPRESSIONE DI UN MERO PARERE - INIDONEITA' A DAR LUOGO A CONFLITTO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PROPOSTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA.

Testo
La mera espressione di un parere giuridico non e' idonea a dar luogo ad un conflitto di attribuzioni. (Inammissibilita' del conflitto proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla nota del Commissario del Governo 1 ottobre 1992 n. 26372, per la parte in cui l'organo statale afferma che i provvedimenti comunali di revoca di consiglieri ed assessori, da adottare in applicazione della L. 18 gennaio 1992 n. 16, sarebbero sottratti al controllo di legittimita' della Giunta provinciale). - Cfr. S. nn. 771/1988, 775/1988, 473/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte