Sentenza 219/1993 (ECLI:IT:COST:1993:219)
Massima numero 19566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 05/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 219/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - POLIZIA DI STATO - ACCESSO ALLA QUALIFICA DI COMMISSARIO - CONCORSO PER TITOLI DI SERVIZIO E COLLOQUIO RISERVATO ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE - EX MARESCIALLI DELLA TERZA E QUARTA QUALIFICA DEL RUOLO DELLA POLIZIA DI STATO - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 219/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - POLIZIA DI STATO - ACCESSO ALLA QUALIFICA DI COMMISSARIO - CONCORSO PER TITOLI DI SERVIZIO E COLLOQUIO RISERVATO ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE - EX MARESCIALLI DELLA TERZA E QUARTA QUALIFICA DEL RUOLO DELLA POLIZIA DI STATO - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa (art. 36, decima direttiva, n. 30, legge n. 121 del 1981, art. 52, d.P.R. 336 del 1982) che, a parita' di anzianita' e titolo di studio, consente l'accesso alla qualifica di Commissario nel ruolo della Polizia di Stato mediante concorso riservato alle sole assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e non anche agli ex marescialli della terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori, costituisce coerente e corretto esercizio della discrezionalita' legislativa in materia (v. massima B), trovando fondamento nella differente situazione giuridica che tali categorie avevano nel precedente ordinamento (v., rispettivamente, legge n. 1088 del 1959 e legge n. 460 del 1958), nonche' nella correlata esigenza di dettare una disciplina transitoria la quale, per un periodo di dieci anni, mantiene la possibilita' - di cui le sole assistenti gia' fruivano - di accedere alla qualifica predetta. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, legge 1 aprile 1981, n. 121 e 52, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336).
La normativa (art. 36, decima direttiva, n. 30, legge n. 121 del 1981, art. 52, d.P.R. 336 del 1982) che, a parita' di anzianita' e titolo di studio, consente l'accesso alla qualifica di Commissario nel ruolo della Polizia di Stato mediante concorso riservato alle sole assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e non anche agli ex marescialli della terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori, costituisce coerente e corretto esercizio della discrezionalita' legislativa in materia (v. massima B), trovando fondamento nella differente situazione giuridica che tali categorie avevano nel precedente ordinamento (v., rispettivamente, legge n. 1088 del 1959 e legge n. 460 del 1958), nonche' nella correlata esigenza di dettare una disciplina transitoria la quale, per un periodo di dieci anni, mantiene la possibilita' - di cui le sole assistenti gia' fruivano - di accedere alla qualifica predetta. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, legge 1 aprile 1981, n. 121 e 52, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte