Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Questioni di costituzionalità sollevate in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione finanziaria, anche quale conseguenza della violazione di parametri di competenza - Legittimazione quale giudice rimettente. (Classif. 112002).
La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, giacché, nella parifica del rendiconto regionale, ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali è ammessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale, in una situazione analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. (Precedenti: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 89/2017 - mass. 41961; S. 196/2018 - mass. 40372).
La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri di competenza, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale. (Precedenti: S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391).