Sentenza 223/1993 (ECLI:IT:COST:1993:223)
Massima numero 19618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 223/93. TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE - INSERZIONE DEL DISPOSITIVO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - ASSENZA DI UNA SPECIALE RAGIONE CHE RENDA IMPOSSIBILE O SOMMAMENTE DIFFICOLTOSA LA NOTIFICAZIONE NELLE FORME ORDINARIE DEL PROCESSO CIVILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, fa parte integrante del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame. Questa esigenza e' ordinariamente assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, mentre e' solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicita', quale l'inserzione nella Gazzetta ufficiale, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie. In tale quadro la disciplina della notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace appare lesiva del diritto di difesa laddove, pur senza una speciale ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, prevede l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto - assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 183, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anziche' secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., comunque applicabili, una volta rimossa la impugnata disciplina speciale, anche in forza del rinvio operato in via generale dall'art. 208 dello stesso decreto n. 1775 del 1933. - In termini, sul diritto di difesa, v. S. nn. 303/1985, 155/1980 e 255/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte