Sentenza 225/1993 (ECLI:IT:COST:1993:225)
Massima numero 19573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19574
Titolo
SENT. 225/93 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IMPUTATO RESIDENTE O DOMICILIATO ALL'ESTERO (IN LUOGO CONOSCIUTO) - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, TRA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'ADOZIONE DEL DECRETO PENALE, DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO EFFETTIVI DELL'IMPUTATO NEL TERRITORIO DELLO STATO O QUANTO MENO DELL'INTERPELLO PER LA NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA O, IN MANCANZA, DELLA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL TERMINE, DI SOLO QUINDICI GIORNI, PER PROPORRE OPPOSIZIONE, DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA', ANCHE NELL'IPOTESI IN QUESTIONE, DELLA NORMATIVA GENERALE DELL'ART. 169, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN., CHE TALI INTERPELLO E NOMINE PREVEDE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 225/93 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IMPUTATO RESIDENTE O DOMICILIATO ALL'ESTERO (IN LUOGO CONOSCIUTO) - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, TRA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'ADOZIONE DEL DECRETO PENALE, DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO EFFETTIVI DELL'IMPUTATO NEL TERRITORIO DELLO STATO O QUANTO MENO DELL'INTERPELLO PER LA NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA O, IN MANCANZA, DELLA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL TERMINE, DI SOLO QUINDICI GIORNI, PER PROPORRE OPPOSIZIONE, DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA', ANCHE NELL'IPOTESI IN QUESTIONE, DELLA NORMATIVA GENERALE DELL'ART. 169, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN., CHE TALI INTERPELLO E NOMINE PREVEDE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero - in luogo conosciuto - prevista dall'art. 169, primo comma, cod. proc. pen. - disciplina applicabile indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento, e percio' da osservarsi, in mancanza di una espressa deroga, anche nel procedimento per decreto - prima di adottare il decreto penale - quando si intenda procedere con tale rito - all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal giudice o dal pubblico ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorita' che procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui e' stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, e cosi', se l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale va notificato a mani di questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, compreso il decreto penale, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'ufficio, non rilevando in contrario - in quanto la normativa speciale prevale, nel caso, sulla normativa generale - che di regola per la legittima emissione del decreto penale la nomina del difensore di ufficio non sia richiesta. Cosicche', tenuto conto che l'imputato residente o domiciliato all'estero ha puntuale notizia del procedimento attraverso l'interpello ex art. 169, primo comma, cod. proc. pen., e che fruisce di adeguato termine (tale essendo quello previsto di trenta giorni) per assumere le proprie determinazioni, deve riconoscersi assicurato - contro quanto ritenuto, in base a contraria interpretazione della norma impugnata, dal giudice 'a quo' - il pieno esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 169, comma primo, 459, 460 e 461 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla necessita', in generale, della nomina di un difensore di ufficio prima della emissione del decreto penale, v. S. n. 344/1991 e O. n. 346/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 472 del 1993.
Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero - in luogo conosciuto - prevista dall'art. 169, primo comma, cod. proc. pen. - disciplina applicabile indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento, e percio' da osservarsi, in mancanza di una espressa deroga, anche nel procedimento per decreto - prima di adottare il decreto penale - quando si intenda procedere con tale rito - all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal giudice o dal pubblico ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorita' che procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui e' stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, e cosi', se l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale va notificato a mani di questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, compreso il decreto penale, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'ufficio, non rilevando in contrario - in quanto la normativa speciale prevale, nel caso, sulla normativa generale - che di regola per la legittima emissione del decreto penale la nomina del difensore di ufficio non sia richiesta. Cosicche', tenuto conto che l'imputato residente o domiciliato all'estero ha puntuale notizia del procedimento attraverso l'interpello ex art. 169, primo comma, cod. proc. pen., e che fruisce di adeguato termine (tale essendo quello previsto di trenta giorni) per assumere le proprie determinazioni, deve riconoscersi assicurato - contro quanto ritenuto, in base a contraria interpretazione della norma impugnata, dal giudice 'a quo' - il pieno esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 169, comma primo, 459, 460 e 461 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla necessita', in generale, della nomina di un difensore di ufficio prima della emissione del decreto penale, v. S. n. 344/1991 e O. n. 346/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 472 del 1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte